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Neurodiritti, dignità e Illumanesimo

La mente non è un dato

L'avvento delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza artificiale ci hanno costretto a porci il tema dei diritti in molti campi, ma quello più delicato è sicuramente quella della protezione della nostra mente e del diritto alla sua inviolabilità. Questa urgenza ci è stata posta in modo quasi violento - almeno rispetto a come ci siamo mossi fino ad oggi. Ci siamo improvvisamente resi conto che per la prima volta nella storia una tecnologia può leggere — anche solo parzialmente — ciò che accade in un cervello umano, ma soprattutto riesce a farlo persino prima che chi lo abita traduca quel pensiero in parole e azione.

Questa, che solo fino a pochi anni fa era fantascienza, oggi non lo è più. Nel gennaio 2024 Neuralink ha impiantato il suo primo dispositivo in un paziente umano; Synchron opera negli Stati Uniti; Meta investe in interfacce neurali non invasive per i propri ambienti immersivi; Grand View Research stima il mercato globale delle neurotecnologie oltre i 24 miliardi di dollari entro il 2027. Questo ci dice che la soglia sulla quale ci troviamo è tecnica ed economica, ma sotto queste superfici si annida una questione molto più profonda, e coinvolge il diritto, almeno quando questo non riesce stabilire con chiarezza il diritto alla difesa della mente di un individuo. Infatti, il diritto non dispone ancora delle risposte necessarie a una domanda nuova, che proprio le nuove tecnologie mettono in evidenza: chi è la persona da tutelare quando diventa accessibile prima del dato che mostra con le parole e le azioni?

Anche la risposta istituzionale ha iniziato a interrogarsi in questa direzione, e le prime iniziative normative hanno iniziato a prendere forma con una velocità quasi inattesa. Il Cile, per esempio, ha modificato persino la Costituzione nel 2021 introducendo la tutela dell'integrità mentale, e nell'agosto 2023 la sua Corte Suprema, nel caso Girardi v. Emotiv, ha emesso la prima sentenza al mondo a protezione dei dati neurali commerciali, imponendo l'ordine di cancellazione dei dati cerebrali del senatore ricorrente e ha imposto la sospensione della vendita del dispositivo EEG in territorio nazionale. Il Colorado nell'aprile 2024 ha varato la prima legge statale americana sui neurodati; la California ha seguito nel settembre dello stesso anno con il Senate Bill 1223; il Minnesota si è spinto fino a prevedere sanzioni penali; al Congresso federale è ora in discussione il Mind Act. In Europa, l'AI Act del giugno 2024 all'articolo 5 vieta le pratiche di manipolazione subliminale e di sfruttamento delle vulnerabilità psicologiche, e il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma a Vilnius il primo trattato internazionale sull'intelligenza artificiale. Il punto di svolta si è consumato il 12 novembre 2025 a Samarcanda, quando l'UNESCO ha adottato la prima Raccomandazione globale sull'Etica della Neurotecnologia, frutto di oltre ottomila contributi e del lavoro del gruppo di esperti coordinato da Hervé Chneiweiss e Nita Farahany. La soglia che è stata riconosciuta pubblicamente è che la mente umana è inviolabile.

E in Italia? Da noi ancora poche, e spesso in forma individuale, sono le iniziative di richiamo a questa necessità. Un contributo dottrinale individuale che merita particolare attenzione è quello firmato dall'avvocato Enrica Priolo su Agenda Digitale. La sua analisi mette a fuoco in forma precisa e approfondita ciò che nemmeno le raccomandazioni più ardite possono dire con altrettanta nettezza: la protezione dei dati personali, così come la concepiamo dagli anni novanta, presuppone una separazione tra soggetto e dato, una separazione che, a livello neurale, allo stato attuale è legislativamente impossibile. Il dato neurale, scrive la Priolo, “è il soggetto nel suo substrato biologico”, e aggiunge : “Il diritto che non presidia la mente non tutela la persona, ne tutela soltanto l'ombra”.

Da qui derivano quattro tesi che il suo articolo sviluppa con raro rigore:

  • la privacy mentale come diritto fondamentale autonomo, distinto dalla riservatezza informazionale ordinaria;

  • l'urgenza di proteggere anche i dati neurali inferenziali — stati cognitivi ricavati da microespressioni, battito cardiaco, voce, sguardo — senza contatto diretto con il cervello;

  • la necessità di una dottrina specifica della continuità volitiva quando terapie neurotecnologiche alterano significativamente la personalità del paziente;

  • il riconoscimento di una disuguaglianza neurocognitiva strutturale prodotta dai bias degli algoritmi di decodifica, addestrati prevalentemente su popolazioni non rappresentative.

 

È qui che l'Illumanesimo entra nel dibattito con un proprio contributo. Secondo l'Illumanesimo la diagnosi di Priolo — “insufficienza ontologica” e non semplice lacuna tecnica — coglie qualcosa che il diritto da solo non può nominare. Infatti, anche la dottrina europea tratta la personalità come bene extra-commercium, cioè nucleo non commerciabile neppure con il consenso del soggetto. Ma la domanda che serve porsi è: a quale concetto di personalità ci si riferisce? Il kantismo della persona come fine in sé funziona finché è in gioco il corpo, ma mostra i propri limiti quando la tecnologia pretende di accedere a ciò che precede lo stato cosciente e razionalmente gestibile. Oggi ci sono ancora alcuni riferimenti primari, come la tradizione cristiana, la quale richiede un assenso fideistico a un soggetto oltre la razionalità, ma la contemporaneità è diventata più ampia in tema di soggetto, e quel fideismo lascia un vuoto di fondamento per un numero sempre più ampio di soggetti; e il vuoto pesa.

L'Illumanesimo propone di colmarlo con una categoria nuova ma precisa, che chiamiamo dignità qualitativa della persona. Non la dignità come attributo dell'agente razionale che precede il soggetto cosciente che decide per sé in forma certa – proprio le nuove tecnologie ci dicono che quello non è il vero e unico livello decisionale – e non lo fa decidendo per un riflesso di un'immagine trascendente, come le religioni, ma come conseguenza normativa del riconoscimento che nella persona esiste una struttura composita reale oltre la coscienza: una dimensione qualitativa irriducibile che opera a livello inconscio attraverso la parte prerazionale. Un livello che precede l'atto mostrabile del soggetto. In pratica, l'Illumanesimo concretizza il dato scientifico, un livello che il dato legislativo ancora non raggiunge.

Mutilare una parte di questa struttura significa mutilarla come totalità. Il dato neurale non è semplicemente un'informazione sul soggetto; è traccia diretta della mediazione attraverso cui il qualitativo si esprime nel corpo. Alienarlo significa trattare come scambiabile ciò che è strutturalmente unitario. La non-commerciabilità, da scelta normativa in cerca di giustificazione, diventa così conseguenza di un'ontologia.

Facciamo un esempio analizzando un caso-limite, che mostra la portata pratica di questa prospettiva: un soggetto dotato di interfaccia cervello-computer il cui dispositivo viene compromesso da un attacco informatico — scenario tutt'altro che teorico, e che la ricerca di Carnegie Mellon ha dimostrato tecnicamente fattibile già nel 2023 iniettando falsi segnali cerebrali via radiofrequenza — pone la domanda: Chi è responsabile dell'atto prodotto da quel soggetto? In un caso come questo le categorie tradizionali saltano — actio libera in causa, cause di esclusione della colpevolezza, distinzione tra interno ed esterno al soggetto —, perché l'attaccante non è un fattore esterno che altera la psiche ma un agente che ha colonizzato il canale normalmente riservato alla traduzione dell'intenzione in azione.

L'Illumanesimo qualifica con precisione questa situazione come sostituzione funzionale parziale. Il soggetto non ha deliberato l'atto, che dunque non entra nel suo bilancio decisionale. La persona ha quindi una responsabilità attenuata, limitata alla scelta originaria di accettazione dell'interfaccia, esponendosi così al rischio. Il vero responsabile è l'attaccante, pur agendo attraverso un corpo altrui. Il produttore e l'autorità regolatoria rispondono a loro volta per le vulnerabilità di progettazione e per l'autorizzazione, ma il soggetto non può essere considerato responsabile. La responsabilità penale segue, infatti, la volontà qualitativamente libera — che in questo caso si trova nell'attaccante, non nel soggetto trasformato in strumento involontario del suo stesso corpo. L’aspetto giuridico deve riconoscere con chiarezza questi diversi livelli.

Secondo l'Illumanesimo, il livello che precede lo strumento tecnico, il luogo decisionale oltre la razionalità riconosciuta non può essere hackerato: ciò che la tecnologia può violare è il corpo, il sistema nervoso, il dispositivo, ma la sorgente qualitativa del soggetto rimane intatta anche nella più estrema delle violazioni. Questa inviolabilità ontologica non è consolazione metafisica: è il fondamento che permette di sostenere l'inviolabilità giuridica della mente come riflesso di una struttura dell'essere, non come prudenza normativa contingente esposta al primo argomento riduzionista efficace. Quando la Raccomandazione UNESCO parla di inviolabilità della mente umana articola, in linguaggio giuridico, un'intuizione che una metafisica minimale, razionalmente aperta, può fondare ontologicamente.

La sfida che si apre è quindi doppia. Sul piano normativo serve trasformare le raccomandazioni in legislazione vincolante, evitare il divario tra principi proclamati e garanzie operative, estendere la tutela ai contesti coattivi, livelli che gli strumenti attuali non presidiano adeguatamente. Sul piano filosofico: serve costruire fondamenti ontologici abbastanza robusti da resistere alle controffensive riduzioniste, che non mancheranno e che saranno tanto più insidiose quanto più le tecnologie raffineranno la propria capacità di modellare i correlati biometrici della coscienza.

Il contributo dell'Illumanesimo opera nel riconoscimento che, di fronte alle neurotecnologie, il diritto ha bisogno di qualcosa che il solo liberalismo procedurale non gli offre: una metafisica della persona adeguata alla sfida del presente. La soglia è stata riconosciuta; il compito, ora, è trovare il linguaggio all'altezza di trasformarla in atto legislativo aperto a questi nuovi livelli dell'essere persona.

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